1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 84 del 1994 è sostituito dai seguenti:
«3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. Egli può essere rimosso dall'incarico con delibera del comitato portuale, su proposta del presidente, qualora sia constatata la carenza delle specifiche attitudini professionali richieste dall'incarico stesso o venga a mancare il rapporto fiduciario con il presidente, e decade automaticamente dall'incarico qualora il Ministro dei trasporti adotti i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 3.
3-bis. Nell'ambito del segretariato generale è istituito, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per le attività di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999, e successive modificazioni, un collegio di controllo interno costituito da tre esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, dei quali almeno uno revisore dei conti, nominati con mandato biennale rinnovabile dal comitato portuale su proposta del presidente, che riferisce trimestralmente in via riservata al presidente sull'effettiva attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo, e in particolare sull'attuazione del piano generale e dei piani operativi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), formulando proposte per il miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e per il più razionale impiego delle risorse umane, finanziarie e materiali. Ai componenti del collegio di controllo interno spetta un'indennità annuale».